Sez. 1, Sentenza n. 9533 del 24/04/2006 (Rv. 590857 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Configurabilità in relazione alle sentenze della Corte di cassazione (art. 391 bis cod. proc. civ.) - Condizioni - Limiti - Erronea valutazione ed interpretazione dei motivi dl ricorso - Rilevanza ai fini della revocazione - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un qualcosa che la realtà effettiva, quale documentata in atti, induce ad escludere o ad affermare; non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione dei motivi del ricorso. (In applicazione del suindicato principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale la ricorrente si doleva che erroneamente la Corte di cassazione avesse interpretato le ragioni dell'impugnazione appuntate non già, come ritenuto dalla S.C., sulla sommarietà dell'indagine svolta in ordine alla pericolosità sociale del ricorrente, ma sull'erronea applicazione, da parte del giudice di merito, della normativa concernente il diniego del permesso di soggiorno).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)