Sez. 3, Sentenza n. 13915 del 28/06/2005 (Rv. 582707 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Configurabilità in relazione alle sentenze della Corte di cassazione (art.391 bis cod. proc. civ.) - Condizioni - Limiti - Erronea valutazione ed interpretazione dei motivi del ricorso - Rilevanza ai fini della revocazione - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un qualcosa che la realtà effettiva, quale documentata in atti, induce ad escludere od ad affermare; non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione dei motivi del ricorso (In applicazione del suindicato principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale la ricorrente si doleva che erroneamente la Corte di cassazione avesse ritenuto da lei non impugnata la sentenza del giudice di merito nella parte in cui questa aveva attribuito natura confessoria alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 bis com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)