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Sez. 3, Sentenza n. 17449 del 31/07/2006 (Rv. 592329 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DIRITTI SOGGETTI A PRESCRIZIONE - IN GENERE - DIRITTI INDISPONIBILI | Condanna all'adempimento di obbligo di fare - Consistente nella devoluzione di opere edili - "Actio iudicati" - Prescrizione - Termine - Decennale - Fondamento - Ragioni della condanna - Ininfluenza.
Stato
decisa il 2006-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592329-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DIRITTI SOGGETTI A PRESCRIZIONE - IN GENERE - DIRITTI INDISPONIBILI

In materia di prescrizione degli obblighi di fare, inerenti alla demolizione di opere edilizie realizzate in contrasto con le norme sulle distanze, sancita da sentenza di condanna passata in giudicato, il diritto derivante dall'"actio iudicati" si prescrive nell'ordinario termine decennale indicato dall'art. 2946 cod. civ., tanto nel caso di azione nascente da inadempimento di un'obbligazione "propter rem", quanto nel caso in cui l'azione derivi da un diritto di servitù reciproca tra i condomini, connotandosi comunque come diritto personale ad una prestazione di fare nei confronti dell'obbligato inadempiente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1073, Cod. Civ. art. 1079, Cod. Civ. art. 2931, Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2953, Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)