Sez. 5 - , Ordinanza n. 32981 del 20/12/2018 (Rv. 652117 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE | Consegna a persona addetta alla sede - Esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra consegnatario e persona giuridica - Necessità - Esclusione - Presunzione di legittimità - Prova contraria - Oggetto.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE
Ai fini della regolarità della notifica ex art. 145, comma 1, c.p.c. è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria in modo non occasionale ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, sebbene provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica, sicché, ove dalla relata di notifica dell'ufficiale giudiziario risulti la presenza del consegnatario nella sede della persona giuridica deve presumersi addetto alla ricezione degli atti per la stessa, salvo che la persona giuridica dimostri di non aver attribuito a tale consegnatario alcun incarico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 145 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)