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Sez. 4, Sentenza n. 2030 del 21/11/2024 Ud. (dep. 17/01/2025) Rv. 287517-01

REATO - CAUSALITA' (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Posizione di garanzia in contesti parafamiliari - Fonte - Comportamenti concludenti - Possibilità - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287517-01

REATO - CAUSALITA' (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO

In tema di reati colposi omissivi, la posizione di garanzia in contesti di tipo parafamiliare può essere generata, oltre che da un'investitura formale, anche dall'esercizio, di fatto, delle funzioni tipiche del garante, mediante comportamento concludente di consapevole presa in carico del soggetto protetto che versi in uno stato di comprovato "deficit" psichico, tale da determinare, nei suoi confronti, quale titolare del bene protetto, un rapporto di dipendenza. (Fattispecie relativa a una comunità organizzata secondo regole autoimposte, in cui un soggetto maggiorenne, indipendente e senza alterazione della capacità critica, pur se in condizioni di fragilità e vulnerabilità, era stato sottoposto ad intervento di rimozione di un nevo, dal quale erano derivate complicanze e, di conseguenza, il decesso).

Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)