Sez. 1, Sentenza n. 10796 del 09/07/2003 (Rv. 564920 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - IN GENERE | Ordinanza di cancellazione nulla per omessa comunicazione del rinvio dell'udienza - Riassunzione della causa - Termine perentorio di un anno - Decorrenza - Dall'emissione dell'ordinanza di cancellazione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - IN GENERE
Il termine perentorio di un anno per la riassunzione della causa, ai sensi dell'art. 307, secondo comma, cod. proc. civ., a seguito della cancellazione della causa dal ruolo, decorre in ogni caso dalla data dell'ordinanza di cancellazione, anche se essa sia nulla per mancata comunicazione del rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 181 cod. proc. civ. Invero - posto che occorre tenere distinto il fenomeno della nullità degli atti processuali da quello dell'impulso processuale - nel caso della riassunzione il potere di iniziativa della parte viene esercitato non già per introdurre un giudizio di secondo grado, o comunque di riesame di una decisione già emessa, bensì per dare nuovo impulso al processo quiescente, e per tale ragione non è previsto che l'ordinanza di cancellazione sia comunicata alle parti ed è posto, pertanto, a carico della parte interessata, costituita in giudizio, nell'ambito del più generale dovere di diligenza e di attivazione nello svolgimento delle attività processuali, l'onere di vigilare e di attivarsi per acquisire presso la cancelleria notizia delle vicende processuali che la riguardano.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)