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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30432 del 30/12/2011 (Rv. 621070 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - IN GENERE | Disciplina processuale anteriore alla riforma dell'art. 181 cod. proc. civ. (richiamato dall'art. 309 cod. proc. civ.) di cui all'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 133 del 2008 - Provvedimento di cancellazione invalido - Decorrenza termine annuale di riassunzione - Persistenza - Riassunzione tardiva - Conseguenze - Estinzione del giudizio.
Stato
decisa il 2011-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621070-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - IN GENERE

Nella vigenza della disciplina processuale delle conseguenze della mancata comparizione delle parti prevista negli artt. 181 e 309, cod. proc. civ., anteriormente alla riforma introdotta dall'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, anche se illegittimo od invalido, costituisce il "dies a quo" dal quale decorre il termine perentorio annuale per la riassunzione del procedimento, con la conseguenza che, in caso di riassunzione tardiva, il giudice deve dichiarare l'estinzione del procedimento, non potendo sindacare la legittimità del provvedimento di cancellazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST., Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 50, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 56, Legge 06/02/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)