Sez. 3, Sentenza n. 4074 del 03/05/1996 (Rv. 497351 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO ED ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - MODALITÀ PER IL RILASCIO | Rilascio dell'immobile locato - Fissazione della data ex art. 56 della legge n. 392 del 1978 contenuta in sentenza - Natura e funzione - Cosa giudicata sul punto - Configurabilità - Esclusione - Istanza diretta alla revoca o alla modifica del provvedimento - Giudice competente.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO ED ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - MODALITÀ PER IL RILASCIO
La fissazione della data di rilascio dell'immobile locato, ai sensi dell'art. 56 della legge n. 392 del 1978, ancorché contenuta in sentenza, non può acquistare autorità di giudicato, perché questo può formarsi solo in relazione ai singoli capi della sentenza che pronunciano sul diritto sostanziale controverso e non anche sulle statuizioni che non attengono al rapporto controverso, bensì hanno funzioni meramente ordinatorie dell'iter esecutivo del rilascio dell'immobile locato. Ne consegue che ogni istanza diretta alla revoca o alla modifica del provvedimento di fissazione della data di esecuzione deve essere proposta al giudice dell'esecuzione e non con il gravame in sede cognitiva.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)