Sez. 3, Sentenza n. 5881 del 14/06/1999 (Rv. 527442 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - TITOLO ESECUTIVO: TERMINE | Esecuzione per rilascio di immobile in forza di sentenza - Termine ex art. 56 legge n. 392 del 1978 - Omessa fissazione nella sentenza - Irregolarità attinente al titolo esecutivo - Configurabilità - Irregolarità afferente al precetto - Esclusione - Termine per la deducibilità con l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. - Decorrenza dalla notificazione della sentenza - Notificazione al procuratore costituito entro l'anno dalla pubblicazione - Idoneità.
ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - TITOLO ESECUTIVO: TERMINE
La mancanza nel titolo esecutivo, costituito da una sentenza dispositiva del rilascio di un immobile, della data di rilascio richiesta dall'art. 56 della legge n. 392 del 1978, è riconducibile alla categoria delle irregolarità formali attinenti al titolo esecutivo e non a quella delle irregolarità formali afferenti al precetto, poiché la data del rilascio è un elemento della sentenza, come emerge dalla previsione di detta norma, secondo cui la data di esecuzione è fissata dal giudice con il provvedimento che dispone il rilascio. Ne discende che il termine di cinque giorni per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, con la quale si faccia valere detta irregolarità, decorre dalla data di notificazione della sentenza costituente il titolo esecutivo e non da quella successiva di notificazione del precetto, a nulla rilevando che la notificazione della sentenza sia stata fatta al procuratore costituito nel giudizio in cui essa venne resa, qualora tale notificazione sia avvenuta entro l'anno dalla pubblicazione, poiché, ai sensi dell'art. 479 secondo comma cod. proc. civ., la notificazione del titolo esecutivo costituito da una sentenza può essere fatta, entro tale limite temporale, al procuratore costituito a norma dell'art. 170 cod. proc. civ. e, dunque, deve ritenersi idonea sia a far decorrere il termine di impugnazione (ex art. 283 cod. proc. civ.) che ad assolvere al disposto dello stesso art. 479 (nella specie la Suprema Corte, sulla base di tali principi, ha disatteso il motivo di ricorso, con cui si deduceva che la notificazione era stata effettuata ai soli fini della decorrenza del termine di impugnazione della sentenza e si postulava che il termine per la proposta opposizione agli atti esecutivi dovesse farsi decorrere dalla notifica del precetto).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 283 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 479, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 56 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 605
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)