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Sez. 3, Sentenza n. 2778 del 11/01/1985 Ud. (dep. 28/03/1985) Rv. 168495 - 01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE - INVOLONTARIETÀ DEL PERICOLO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1985-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168495-01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE - INVOLONTARIETÀ DEL PERICOLO - NECESSITÀ.*

Ai fini dell'applicazione dell'art. 52 cod. pen., ossia della esimente della legittima difesa, l'involontarietà del pericolo, sebbene non richiesta espressamente dalla norma - mentre è menzionata esplicitamente nell'art. 54 cod. pen. in tema di stato di necessità - deve ritenersi essenziale, perché i concetti di pericolo non volontariamente causato e non evitabile non sono meno attinenti alla legittima difesa, essendovi enunciati più largamente e comprensivamente come pericolo attuale di ingiusta offesa da cui si sia costretti a difendersi. (Conf mass n 139801; (Conf mass n 159728; (Conf mass n 156796; (Conf mass n 155970).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)