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Sez. 5, Sentenza n. 10423 del 02/07/1982 Ud. (dep. 04/11/1982) Rv. 155970 - 01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE - PERICOLO ATTUALE E NECESSITÀ DI DIFESA - ESTREMO DELLA INVOLONTARIETÀ DEL PERICOLO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1982-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155970-01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE - PERICOLO ATTUALE E NECESSITÀ DI DIFESA - ESTREMO DELLA INVOLONTARIETÀ DEL PERICOLO - NECESSITÀ.*

L'estremo della involontarietà del pericolo, esplicitamente previsto dall'art. 54 cod. pen. in tema di stato di necessità, sebbene non richiesto espressamente dall'art. 52 cod. pen. tuttavia deve ritenersi essenziale anche alla legittima difesa. Pertanto, non può invocare l'esimente chi, senza giustificato motivo, con la propria iniziativa abbia creato consapevolmente la situazione di pericolo per la propria incolumità. (Conf mass n 146164, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)