Sez. 1, Sentenza n. 913 del 30/01/1991 (Rv. 470723 - 01)
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Disposizioni per particolari categorie di contribuenti | Realizzazione da parte del contribuente, nell'anno solare, di un volume d'affari inferiori a lire due milioni - DIritto del medesimo, ex art. 1 d.p.r. n. 687 del 1974, al rimborso della imposta versata in eccedenza, nonché alla fruizione del regime agevolativo - Rinunzia a detto regime - Termine - Rilevanza.
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Disposizioni per particolari categorie di contribuenti
In materia di I.V.A., il contribuente che, per varie e particolari ragioni (fase di inizio dell'attività, improvvisa stasi legata a fattori connessi con l'andamento del ciclo economico, ecc.) realizzi nell'anno solare un volume di affari inferiore a lire due milioni, diviene, ai sensi dell'art. 1 del d. P.R. n. 687 del 1974, titolare, per tale ragione, del diritto al rimborso dell'imposta eventualmente versata in eccedenza rispetto alla misura fissa di lire ventimila (con tale norma stabilita, in via generale, per i contribuenti il cui volume di affari sia contenuto nella suddetta misura) nonché alla fruizione del regime agevolativo concernente gli obblighi di fatturazione e dichiarazione per l'anno immediatamente seguente; mentre l'eventuale dichiarazione di rinuncia a siffatto regime, da un lato deve essere compiuta entro il 31 gennaio dell'anno ancora successivo alla detta fruizione - solo in tal guisa risultando consentita al contribuente un'appropriata valutazione circa la possibilità che la situazione che ha dato luogo alle suddette agevolazioni sia destinata a protrarsi o a venir meno - e, dallo altro lato, non condiziona l'insorgenza del diritto di rimborso delle eccedenze riferibili all'anno in cui tale situazione si è verificata.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 31, DPR 23/12/1974 num. 687 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)