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Sez. 1, Sentenza n. 7252 del 04/08/1994 (Rv. 487653 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI | Volume d'affari non superiore a due milioni di lire - Realizzazione nell'anno solare - Opzione per la scelta del regime ordinario - Mancanza - Conseguenze - Irregolare esercizio dell'opzione per il regime normale - Sanatoria ex art. 3 della legge n. 53 del 1979 o ex art. 5 della legge n. 882 del 1980 - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1994-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487653-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI

In tema di I.V.A. e nella vigenza del regime semplificato di applicazione dell'imposta per i contribuenti minori, di cui all'art. 31 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (nella formulazione conseguita alla modifica di cui al d.P.R. 23 dicembre 1974 n. 687), i contribuenti che nell'anno solare non realizzano un volume d'affari superiore a due milioni di lire, qualora nella dichiarazione annuale (da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo) non optino per la scelta del regime ordinario, sono assoggettati per il successivo anno d'imposta al regime speciale forfettario di imposizione e conseguentemente al divieto del recupero mediante rimborso dell'eccedenza d'imposta, senza che la operatività del regime speciale possa essere esclusa dalla opzione per il regime ordinario nella dichiarazione relativa a detto ulteriore anno d'imposta, in quanto efficace solo per l'anno successivo, o dalla dichiarazione in tal senso, all'inizio dell'attività, ai sensi dell'art. 35 del succitato d.P.R. n. 633 del 1972, avendo, questa, efficacia limitatamente all'anno solare d'inizio di attività, e senza infine che l'irregolare esercizio dell'opzione per il regime normale di applicazione dell'imposta possa ritenersi sanata a norma dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1979 n. 53 o dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1980 n. 882, in quanto entrambe le disposizioni non sono dirette a valorizzare, sanandone l'efficacia, le dichiarazioni inidonee, ma impongono al contribuente l'onere specifico di presentare entro un termine determinato un'apposita dichiarazione per sanare la posizione fiscale irregolare.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 31, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 35, DPR 23/12/1974 num. 687 CORTE COST., Legge 19/02/1979 num. 53 art. 3, Legge 22/12/1980 num. 882 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)