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Sez. 3, Sentenza n. 6078 del 06/04/1982 Ud. (dep. 24/06/1982) Rv. 154304 - 01

EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE EDILIZIA - SENZA LICENZA - AMNISTIA DI CUI AL D.P.R. N. 413 DEL 1978 - VIOLAZIONE DI NORME A TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA - ESCLUSIONE DEL BENEFICIO - VIOLAZIONE DI NORME AMMINISTRATIVE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154304-01

EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE EDILIZIA - SENZA LICENZA - AMNISTIA DI CUI AL D.P.R. N. 413 DEL 1978 - VIOLAZIONE DI NORME A TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA - ESCLUSIONE DEL BENEFICIO - VIOLAZIONE DI NORME AMMINISTRATIVE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*

In tema di reati edilizi, la violazione di norme poste a tutela dell'incolumità pubblica, che impedisce la concessione dell'amnistia ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 413 del 1978, deve consistere nell'inosservanza di precise norme tecniche e non di norme di mero carattere amministrativo. (nella specie non è stata ritenuta ostativa l'omessa denuncia dei lavori al genio civile e l'inizio degli stessi senza l'autorizzazione del predetto ufficio, di cui agli artt. 17 e 18 della l. n. 64 del 1974). (Conf mass n 152395 ed ivi citate; (Conf mass n 149402).*

Riferimenti normativi: Legge 02/02/1974 num. 64 art. 17, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 18, DPR 04/08/1978 num. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)