Sez. 1, Sentenza n. 8394 del 27/04/2016 (Rv. 639562 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Operazioni di investimento - Natura - Contratti esecutivi autonomi rispetto al contratto quadro - Conseguenze - Risoluzione del singolo contratto esecutivo indipendentemente dalla risoluzione del contratto quadro - Configurabilità.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
Le operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti autonomi esecutivi del contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore con l'intermediario, possono essere oggetto di risoluzione, ricorrendone i presupposti, indipendentemente dalla risoluzione di quest'ultimo, con conseguente diritto alla restituzione dell'importo pagato ed all'eventuale risarcimento dei danni subiti, senza che la risoluzione del singolo contratto esecutivo integri una risoluzione parziale del contratto quadro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Decreto Legisl. 24/02/1999 num. 58 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)