Sez. 1 - , Sentenza n. 16861 del 07/07/2017 (Rv. 644971 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Intermediazione nella vendita di strumenti finanziari - Risoluzione di singole operazioni di investimento - Ammissibilità - Ragioni - Momento negoziale dell’operazione esecutiva da rinvenire nel contratto quadro - Esclusione.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
In tema di intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, le singole operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti autonomi, benchè esecutivi del contratto quadro originariamente stipulato dall’investitore con l’intermediario, possono essere oggetto di risoluzione, in caso di inosservanza di doveri informativi nascenti dopo la conclusione del contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione di quest'ultimo, atteso che il momento negoziale delle singole operazioni di investimento non può rinvenirsi nel contratto quadro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Decreto Legisl. 24/02/1999 num. 58 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)