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Sez. 5, Ordinanza n. 29218 del 12/11/2024 (Rv. 672867-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Benefici per la riqualificazione energetica ex art. 1, commi 344 ss., della l. n. 296 del 2006 - Art. 2, comma 1, lett. b), del d.m. Finanze 19 febbraio 2007 - Contributi per l'edilizia residenziale pubblica - Cumulabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672867-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di benefici per la riqualificazione energetica ex art. 1, commi da 344 a 349, della l. n. 296 del 2006, gli artt. 2, comma 1, lett. b), e 10, comma 2, del d.m. del 19 febbraio 2007, laddove prevedono che l'agevolazione fiscale sia "compatibile" con gli "specifici incentivi" pubblici di cui eventualmente il contribuente sia stato destinatario, devono intendersi nel senso che i contributi ordinari ad ATER, IACP o ad altri istituti per l'edilizia residenziale pubblica, che le Regioni siano tenute ad erogare per assicurare lo svolgimento della funzione propria di tali enti, sono cumulabili, concorrendo a formare la base imponibile su cui calcolare il beneficio fiscale.

Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 344 CORTE COST. PENDENTE, DM min. EFI 19/02/2007 art. 2 com. 1 lett. B, DM min. EFI 19/02/2007 art. 10 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)