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Sez. 5 - , Sentenza n. 29163 del 12/11/2019 (Rv. 655908 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Spese relative a interventi di miglioramento energetico di edifici esistenti (cd. “bonus 55%”) - Detraibilità - Soggetti titolari di reddito d’impresa - Società cooperative - Spese per l’efficientamento di edifici riassegnati ai soci - Spettanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655908-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

Il beneficio fiscale, consistente nella detrazione dall'imposta lorda di una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, di cui all'art. 1, commi 344 e segg., della l. n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007) e al d.m. economia e finanze del 19 febbraio 2007, per le spese documentate relative a interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa - incluse le società cooperative - che abbiano sostenuto spese per l'esecuzione di interventi di risparmio energetico su edifici riassegnati ai soci, trattandosi di agevolazione volta a incentivare il miglioramento energetico dell'intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell'interesse pubblico a un generalizzato risparmio energetico, come si evince dalla formulazione letterale della suddetta disposizione normativa che, non contemplando limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo, prevede una generalizzata operatività della detrazione.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 344 CORTE COST. PENDENTE, DM min. EFI 19/02/2007

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)