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Sez. 1, Sentenza n. 2627 del 20/09/1971 (Rv. 353774 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - PRESUPPOSTI - PARTE ANCHE PARZIALMENTE VITTORIOSA - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE - DOMANDE ED ECCEZIONI DISATTESE O ASSORBITE IN PRIMO GRADO - ONERE D'APPELLO INCIDENTALE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1971-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353774-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - PRESUPPOSTI - PARTE ANCHE PARZIALMENTE VITTORIOSA - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE - DOMANDE ED ECCEZIONI DISATTESE O ASSORBITE IN PRIMO GRADO - ONERE D'APPELLO INCIDENTALE - INSUSSISTENZA.*

La legittimazione all'impugnazione ha come suo presupposto necessario la soccombenza, situazione che si verifica quando una parte abbia visto rigettare una sua domanda o una sua eccezione o accogliere una domanda o un'eccezione dell'altra parte. La parte che ha visto, invece, integralmente accolta una sua domanda o una sua eccezione non e legittimata per difetto del presupposto della soccombenza, ad impugnare la sentenza a lei favorevole, anche se fondata su ragioni diverse da quelle dedotte. Ed, ove la detta sentenza sia soggetta ad appello, non ha neppure l'Onere di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle domande e delle eccezioni disattese o dichiarate assorbite o, comunque, non esaminate dal giudice di primo grado, essendo sufficiente, al fine di evitare la preclusione comminata dall'art 346 cod proc civ, che, nel resistere all'appello proposto dall'altra parte, le riproponga espressamente prima della rimessione della causa all'udienza di discussione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 323

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)