Sez. 1, Sentenza n. 432 del 20/01/1979 (Rv. 396553 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE - PROPOSTO DALLA PARTE TOTALMENTE VITTORIOSA PER LA RIPROPOSIZIONE DI ECCEZIONI RESPINTE - NECESSITA - ESCLUSIONE - RIPROPOSIZIONE IN MODO CHIARO E SPECIFICO - TERMINE - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE - PROPOSTO DALLA PARTE TOTALMENTE VITTORIOSA PER LA RIPROPOSIZIONE DI ECCEZIONI RESPINTE - NECESSITA - ESCLUSIONE - RIPROPOSIZIONE IN MODO CHIARO E SPECIFICO - TERMINE - FATTISPECIE.*
La parte vittoriosa in primo grado, al fine di richiamare in discussione in secondo grado le eccezioni respinte dalla decisione impugnata, non e tenuta a spiegare appello incidentale, ma deve, a pena di decadenza, riproporre le eccezioni medesime, non oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni, in modo chiaro e preciso. (nella specie, la suprema Corte ha ritenuto operante la presunzione di rinuncia di cui all'art 346 cod proc civ in quanto le eccezioni formulate in primo grado erano state richiamate per la prima volta nella comparsa conclusionale nella Forma di una generica relatio). (Conf 3499/77, mass n 387078; (Conf 2627/71, mass n 353774).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)