Sez. 2, Sentenza n. 3311 del 14/05/1983 (Rv. 428201 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - IN GENERE - ART. 82 DEL REGOLAMENTO COMUNALE EDILIZIO DI BARI - DISCIPLINA.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - IN GENERE - ART. 82 DEL REGOLAMENTO COMUNALE EDILIZIO DI BARI - DISCIPLINA.*
In materia di distanze tra costruzioni, l'art. 82 del regolamento comunale edilizio di Bari, secondo il quale lo sporto dei balconi va dedotto dalla misura della distanza nei cortili, fissa un criterio che deve trovare applicazione anche per i distacchi di cui al successivo art. 83 (distanza di otto metri tra costruzioni su fondi finitimi), sia perché i cortili possono essere formati da distinti fabbricati sul confine, sia perché l'unicità del criterio è ribadita dal fatto che le dimensioni dei cortili e la maggiore limitazione dei balconi trova, poi, specifica disciplina nell'art. 86 del citato regolamento, ove si fa menzione di "fabbricati" contrapposti più che di muri opposti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)