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Sez. 2, Sentenza n. 6088 del 18/06/1998 (Rv. 516577 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE | Distanza tra fabbricati separati da uno spazio interno adibito a cortile - Distanza dal confine nel caso di suolo contiguo inedificato - Disciplina ex. art. 29 del regolamento edilizio del comune di Triggiano (1 marzo 1979) - Norma integrativa dell'art. 873 cod civ. - Configurabilità - Altezza e distanza tra gli edifici - Calcolo - Criteri.
Stato
decisa il 1998-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516577-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE

La distanza fra fabbricati stabilita, in rapporto all'altezza, (comprensiva del solaio di copertura e del parapetto), in misura non inferiore a 10 metri, dall'art. 29 del regolamento edilizio del Comune di Triggiano, adottato con delibera del consiglio comunale in data 1 marzo 1979, e calcolata non dalla parete esterna ma dai "fronti", e quindi dalle mensole dei balconi, allorché i fabbricati sono separati da uno spazio interno adibito a cortile, come pure la distanza dal confine quando il suolo contiguo è inedificato, ha carattere integrativo dell'art. 873 cod. civ., perché l'interesse tutelato non è soltanto il decoro e l'igiene, ma anche quello di evitare intercapedini dannose.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)