Sez. 6, Sentenza n. 32329 del 02/04/2003 Ud. (dep. 31/07/2003) Rv. 226516 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - DI FIDUCIA | Impedimento del difensore di fiducia - Richiesta dell'imputato di celebrare l'udienza - Revoca implicita del mandato - Sussistenza - Violazione art. 420 ter cod. proc. pen. - Insussistenza.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - DI FIDUCIA
Qualora il difensore di fiducia abbia chiesto un rinvio dell'udienza per suo legittimo impedimento e l'imputato, informato, abbia chiesto la trattazione del procedimento, tale volontà prevale e contiene una implicita revoca del mandato, per cui non può dedursi quale motivo di ricorso in cassazione la violazione dell'art. 420 ter cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 99, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 99
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)