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Sez. 1, Sentenza n. 13351 del 11/02/2004 Ud. (dep. 18/03/2004) Rv. 228160 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE | Obbligo del difensore di indicare le ragioni della mancata nomina di un sostituto - Sussistenza - Obbligo del difensore di indicare i motivi che impongono la sua presenza nell'altro processo in relazione alla particolare natura dell'attività che deve svolgervi - Sussistenza - Istanza di rinvio - Accoglimento - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228160-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE

Il difensore che chiede il rinvio del dibattimento per assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento non deve limitarsi a documentare la contemporanea esistenza di altro suo impegno professionale, ma deve fornire l'attestazione dell'assenza di un codifensore nell'altro procedimento e prospettare le specifiche ragioni per le quali non possa farsi sostituire nell'uno o nell'altro dei due processi contemporanei, nonché i motivi che impongono la sua presenza nell'altro processo, in relazione alla particolare natura dell'attività che deve svolgervi, al fine di dimostrare che l'impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 420 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)