Sez. 3 - , Ordinanza n. 2482 del 01/02/2018 (Rv. 647936 - 02)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE | Danni da allagamento conseguenti all’assenza di un adeguato sistema di deflusso delle acque meteoriche – Dichiarazione dello stato di calamità naturale – Prova del caso fortuito – Sufficienza – Esclusione – Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE
In tema di responsabilità per danno cagionato da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., l'adozione, da parte dell'autorità amministrativa, di delibere dichiarative dello stato di calamità non costituisce di per sé prova dell'eccezionalità ed imprevedibilità degli eventi meteorici che abbiano causato danni alla popolazione, in quanto il concetto di "calamità naturale" espresso nelle leggi sulla protezione civile si riferisce al danno o al pericolo di danno e alla straordinarietà degli interventi tecnici destinati a farvi fronte, non alle caratteristiche intrinseche degli eventi naturali che di quel danno siano stati la causa o la concausa. (Fattispecie relativa a danni patiti in seguito agli eventi alluvionali verificatisi nel territorio della provincia di Messina negli anni 2009/2010).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Legge 08/12/1970 num. 996 art. 1, Legge 24/02/1992 num. 225 art. 2 CORTE COST., Legge 24/02/1992 num. 225 art. 3, Legge Reg. Sicilia 18/05/1995 num. 42 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)