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Sez. 1, Sentenza n. 6911 del 07/04/2015 (Rv. 634896 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA - ADDIZIONI E VARIAZIONI | Sottomissione o appendice al contratto principale - Natura - Nuovo rapporto - Esclusione - Patto aggiuntivo all'originario contratto - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634896-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA - ADDIZIONI E VARIAZIONI

In tema di appalto pubblico, l'art. 343 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F - nel prevedere l'ipotesi dell'introduzione in un progetto di gara pubblica, già in corso di esecuzione, di variazioni e di aggiunte non previste, che diano luogo ad alterazione dei prezzi dell'appalto, imponendo una distinta sottomissione od un'appendice al contratto principale - non considera tale distinta sottomissione come fatto genetico di un nuovo rapporto, ma semplicemente come patto aggiuntivo dell'originario contratto, cui la seconda pattuizione è causalmente collegata, rinvenendo la sua ragion d'essere nella necessità, appunto, di adeguare l'esecuzione dell'opera alle esigenze della P.A.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 343

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)