diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 135 del 08/01/1981 (Rv. 410535 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - TERRITORIALITA DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) - REDEVANCES O ROYALTIES VERSATE DA UNA SOCIETA ITALIANA AD UNA SOCIETA INGLESE - ASSOGGETTAMENTO ALLA IMPOSTA DI RM - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410535-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - TERRITORIALITA DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) - REDEVANCES O ROYALTIES VERSATE DA UNA SOCIETA ITALIANA AD UNA SOCIETA INGLESE - ASSOGGETTAMENTO ALLA IMPOSTA DI RM - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

I compensi versati da una societa italiana ad una societa straniera, per la cessione o concessione di brevetti, disegni, formule o processi produttivi (cosiddette 'redevances' o 'royalties'), i quali sono soggetti ad imposta di ricchezza mobile secondo la previsione degli artt 82 lettera a e 128 del DPR 29 gennaio 1958 n 645, restano sottratti alla imposizione medesima, in applicazione della convenzione con il Regno unito di gran Bretagna ed Irlanda del 4 luglio 1960 (ratificata con legge 12 agosto 1962 n 1378) qualora quella societa beneficiaria, con Sede in detto Paese, non abbia alcuna stabile organizzazione in Italia, e sia tassata per i compensi stessi nel proprio stato. (V 1750/65).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 82, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 128, Tratt. Internaz. 04/07/1960, Legge 12/08/1962 num. 1378

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)