Sez. 5, Sentenza n. 1138 del 19/01/2009 (Rv. 606240 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Convenzione Italia - Irlanda ratificata con legge 9 ottobre 1974 n. 583 - Individuazione del soggetto attivo del rapporto impositivo - Criteri - Fattispecie in tema di richiesta di rimborso avanzata da cittadino residente all'estero in relazione ad una ritenuta Irpef operata da datore di lavoro con sede in Italia.
TRIBUTI (IN GENERALE) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)
In materia d'imposta sul reddito da lavoro dipendente, la Convenzione tra l'Italia e l'Irlanda conclusa a Dublino l'11 giugno 1971, ratificata e resa esecutiva con legge 9 ottobre 1974 n. 583, in tema di doppie imposizioni, stabilisce all'art. 14 (lavoro subordinato) che, in deroga al principio generale, secondo cui i redditi da lavoro dipendente sono tassabili nello Stato in cui il lavoro viene svolto allorquando il datore di lavoro risieda nell'altro Stato contraente, essi sono tassabili nello Stato in cui ha sede il datore di lavoro se l'onere della remunerazione non sia sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore abbia nell'altro Stato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che non fosse accoglibile la domanda di rimborso avanzata da cittadino italiano residente all'estero in relazione ad una ritenuta Irpef operata dal datore di lavoro, avente la sede in Italia, in occasione della corresponsione del t.f.r.).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 20, Legge 09/10/1974 num. 583, Costituzione art. 117 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)