Sez. 2, Sentenza n. 9439 del 10/04/2008 (Rv. 602780 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL DEBITORE | Deduzione di inesatto adempimento - Mera allegazione del creditore - Sufficienza - Fondamento - Applicazione alla deduzione di inesatto adempimento fondante l'eccezione di cui all'art. 1460 cod. civ..
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL DEBITORE
In tema di obbligazioni, il principio secondo cui anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento è sufficiente al creditore la mera allegazione dell'inesattezza della prestazione gravando sul debitore l'onere della prova contraria, non trova deroga nel caso in cui l'inesatto adempimento sia posto a fondamento dell'eccezione di cui all'art. 1460 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)