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Sez. 2, Sentenza n. 9439 del 10/04/2008 (Rv. 602780 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL DEBITORE | Deduzione di inesatto adempimento - Mera allegazione del creditore - Sufficienza - Fondamento - Applicazione alla deduzione di inesatto adempimento fondante l'eccezione di cui all'art. 1460 cod. civ..
Stato
decisa il 2008-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602780-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL DEBITORE

In tema di obbligazioni, il principio secondo cui anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento è sufficiente al creditore la mera allegazione dell'inesattezza della prestazione gravando sul debitore l'onere della prova contraria, non trova deroga nel caso in cui l'inesatto adempimento sia posto a fondamento dell'eccezione di cui all'art. 1460 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)