Sez. L, Sentenza n. 2387 del 09/02/2004 (Rv. 569974 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL DEBITORE | Onere della prova - Ripartizione tra il soggetto attivo e il soggetto passivo del rapporto obbligatorio - Criteri - Mera allegazione della circostanza dell'inadempimento da parte del creditore istante per l'adempimento, la risoluzione, il risarcimento - Sufficienza - Applicabilità del principio anche all'ipotesi di inesatto adempimento - Sussistenza - Fattispecie in tema di fiscalizzazione degli oneri sociali.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL DEBITORE
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento della obbligazione, ma il suo inesatto inadempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (anche per difformità rispetto al dovuto), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.(Nella specie, la sentenza impugnata, cassata dalla S.C., aveva ritenuto che incombesse sull'Istituto previdenziale dimostrare la non spettanza del diritto del datore di lavoro alla fiscalizzazione degli oneri sociali ex art. 9, nono comma, del D.L. n. 338 del 1989, convertito dalla legge n. 389 del 1989, e non già sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per il diritto alla fiscalizzazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1, Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 6, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 14/06/1996 num. 318 art. 1, Legge 29/07/1996 num. 402, Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)