Sez. 1, Sentenza n. 7117 del 08/11/2007 Cc. (dep. 14/02/2008) Rv. 239303 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Elementi di valutazione da parte del magistrato di sorveglianza ai fini della concedibilità del beneficio.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza, al fine di valutare la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e la persistenza o meno dei collegamenti con la criminalità organizzata, può avvalersi degli accertamenti compiuti dell'autorità di pubblica sicurezza, dalla polizia penitenziaria o da organismi giudiziari specializzati e può trarre utili elementi di valutazione dalla circostanza del rinvio a giudizio del detenuto e dall'applicazione nei suoi confronti di sanzioni disciplinari di apprezzabile rilevanza.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)