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Sez. 1, Sentenza n. 2886 del 12/07/2018 Cc. (dep. 22/01/2019) Rv. 274801 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Elementi di valutazione da parte del magistrato di sorveglianza ai fini della concedibilità del beneficio - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-07-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274801-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza, al fine del giudizio sulla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e sulla persistenza o meno di collegamenti del medesimo con la criminalità organizzata, può avvalersi di accertamenti dell'autorità di pubblica sicurezza, della polizia penitenziaria o di organismi giudiziari specializzati e può trarre utili elementi di valutazione dall'essere stato eventualmente il predetto attinto da provvedimenti di rinvio a giudizio o dall'applicazione di sanzioni disciplinari di apprezzabile rilevanza. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che legittimamente i giudici di merito avessero respinto la richiesta del beneficio da parte di un condannato per estorsione, commessa in favore di un'associazione mafiosa, sul rilievo che dai fatti oggetto di una sopravvenuta sentenza di condanna non definitiva, avvalorati dalle dichiarazioni di un collaboratore, emergeva come lo stesso, in epoca pressoché coincidente con i semestri in valutazione, fosse rimasto nella sfera d'azione dell'associazione).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)