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Sez. L, Sentenza n. 3169 del 09/05/1983 (Rv. 428076 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ - RENDITA DI PASSAGGIO - DOMANDA DEL LAVORATORE - OBBLIGO DI PRODUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE MEDICA - ESCLUSIONE - CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO RICHIESTA DALL'ASSICURATO - NECESSITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428076-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ - RENDITA DI PASSAGGIO - DOMANDA DEL LAVORATORE - OBBLIGO DI PRODUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE MEDICA - ESCLUSIONE - CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO RICHIESTA DALL'ASSICURATO - NECESSITÀ - CONDIZIONI.*

In tema di "rendita di passaggio", spettante al lavoratore, ai sensi dell'art. 150 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. Delle Disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nell'ipotesi in cui egli abbandoni, per ragioni profilattiche, la lavorazione cui attendeva e nella quale ha contratto la malattia, non è configurabile un Obbligo del lavoratore, che richieda la corresponsione della rendita, alla produzione della relativa certificazione medica, atteso che, mentre il successivo art. 151, pur facendo cenno agli accertamenti che hanno determinato l'abbandono della lavorazione, non prevede che la documentazione sanitaria debba essere prodotta dall'interessato, l'art. 148 dello stesso d.P.R. sancisce che "gli accertamenti diagnostici sulle condizioni morbose contemplate nel presente capo sono, in ogni caso denunciato, di Competenza dell'istituto assicuratore". Consegue che, nella controversia avente ad oggetto la corresponsione di detta rendita, la consulenza tecnica d'ufficio richiesta dall'assicurato, in ordine alle sue condizioni fisiche, è necessaria nell'ipotesi in cui gli accertamenti previsti dall'art. 148 citato siano mancati, mentre può essere disposta o meno, salvo l'Obbligo di adeguata motivazione, ove tali accertamenti siano stati invece eseguiti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 445, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 148, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 150 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 151

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)