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Sez. L, Sentenza n. 7795 del 03/08/1990 (Rv. 468533 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RENDITA DI PASSAGGIO - PRODUZIONE DI CERTIFICAZIONE MEDICA E PREVIO ACCERTAMENTO CLINICO A CURA DELL'ASSICURATO - OBBLIGO DI QUEST'ULTIMO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468533-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RENDITA DI PASSAGGIO - PRODUZIONE DI CERTIFICAZIONE MEDICA E PREVIO ACCERTAMENTO CLINICO A CURA DELL'ASSICURATO - OBBLIGO DI QUEST'ULTIMO - INSUSSISTENZA.*

Al fine del conseguimento della "rendita di passaggio", spettante al lavoratore assicurato (ai sensi dell'art. 150 del T.U. Delle Disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nell'ipotesi in cui egli abbandoni, per ragioni profilattiche, la lavorazione cui attendeva e nella quale ha contratto la malattia, non è configurabile un Obbligo del lavoratore, che richieda la corresponsione della rendita, alla produzione della relativa certificazione medica, né costituisce condizione di ammissibilità della domanda il preventivo accertamento clinico, a cura dell'assicurato, della sua idoneità funzionale, atteso che il successivo art. 151, pur facendo cenno agli accertamenti che hanno determinato l'abbandono della lavorazione, non prevede che la documentazione sanitaria debba essere prodotta dall'interessato a pena di inammissibilità della stessa. (V 4798/83, mass n 429691; (V 3169/83, mass n 428076).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 150 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 151

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)