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Sez. 3, Sentenza n. 909 del 03/02/1999 (Rv. 522887 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE | Invalidità di grado elevato - Ripercussioni sull'attività di lavoro - Presunzione semplice - Sussistenza - Liquidazione equitativa del danno.
Stato
decisa il 1999-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522887-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE

In presenza di una rilevante lesione della salute (nella specie, comportante una invalidità permanente nella misura del 60 per cento), deve di necessità presumersi l'esistenza di una lesione alla capacità di produrre reddito anche in assenza di una specifica prova sul punto, ed il relativo danno deve essere liquidato dal giudice di merito, ai sensi dell'art. 2056 cod. civ., con apprezzamento equitativo, ma prudente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)