Sez. L, Sentenza n. 12592 del 24/05/2010 (Rv. 613631 - 01)
SICILIA - LAVORO (RAPPORTO DI) E LEGISLAZIONE SOCIALE | Compensi degli amministratori delle società collegate agli enti pubblici regionali - Disciplina regionale - Questioni di costituzionalità - Manifesta infondatezza.
SICILIA - LAVORO (RAPPORTO DI) E LEGISLAZIONE SOCIALE
In tema di compensi a favore degli amministratori delle società collegate ad enti pubblici regionali siciliani, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge reg. Sicilia n. 50 del 1973, che disciplina la materia, essendo tale disciplina finalizzata non solo ad assicurare l'uniformità di trattamento tra i titolari di cariche sociali nelle varie società a partecipazione regionale, ma soprattutto alla razionalizzazione e al contenimento della spesa pubblica regionale su cui grava l'onere finanziario del pagamento dei compensi; né sussiste alcuna esigenza di uniformità di regolamentazione dei rapporti di natura privata su tutto il territorio nazionale, che costituisce il fondamento delle limitazioni alla potestà legislativa regionale poste dall'art. 117, secondo comma, lett. l) Cost. in materia di ordinamento civile, né irragionevolezza, trattandosi di disposizione volta a perseguire finalità coerenti con una corretta gestione delle risorse finanziarie pubbliche, costituente anch'essa valore costituzionalmente rilevante, in piena sintonia con la previsione della legge statale di limitazione dei compensi degli amministratori delle altre società pubbliche (v. Corte cost., sent. n. 29 del 2006).
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 21/12/1973 num. 50, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 2 lett. L
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)