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Sez. L, Sentenza n. 33714 del 23/12/2025 (Rv. 677320-01)

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Aziende sanitarie - Incarico dirigenziale - Soggetto già dipendente dell'ente - Conferimento - Autorizzazione regionale ex art. 16 l. r. Calabria n. 9 del 2007 - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677320-01

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE

In tema di incarichi dirigenziali di struttura complessa nelle aziende sanitarie, l'art. 16, comma 4, della l.r. Calabria n. 9 del 2007, che richiede l'autorizzazione regionale per il loro conferimento, deve intendersi riferito, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata, unicamente ai casi di copertura di posizioni vacanti nella dotazione organica dell'ente e non anche agli incarichi conferiti a soggetti che già ne fanno parte, atteso che in relazione a questi ultimi la necessità di autorizzazione si risolverebbe nella previsione di una condizione per la gestione del

rapporto, la cui disciplina è riservata al legislatore nazionale, in quanto riconducibile alla materia dell'ordinamento civile, ed alla contrattazione collettiva.

Legge Reg. Calabria 11/05/2007 num. 9 com. 1, Legge Reg. Calabria 11/05/2007 num. 9 art. 16 com. 4, Costituzione art. 117 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)