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Sez. 4, Sentenza n. 21995 del 17/02/2009 Cc. (dep. 26/05/2009) Rv. 243980 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - DOVERI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA | Momento dell'arresto - Individuazione - Materiale apprensione del soggetto colto in flagranza - Redazione del verbale in un momento successivo - Irrilevanza - Conseguenze - Decorrenza del termine per la convalida.
Stato
decisa il 2009-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243980-01

INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - DOVERI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

L'arresto in flagranza di reato si realizza nel momento in cui il soggetto perde la libertà personale, ed a quel momento occorre avere riguardo per valutare la tempestività dell'inizio dell'udienza di convalida, essendo irrilevante la circostanza che il verbale di arresto sia stato redatto in un momento successivo. (La Corte ha anche precisato che è legittimo il provvedimento di convalida emesso successivamente alla scadenza del termine di 48 ore dalla richiesta di convalida, purché l'udienza abbia avuto inizio entro tale termine).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 380 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 381 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 384 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 386, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)