diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 6 del 18/10/1996 Ud. (dep. 08/01/1997) Rv. 206505 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - DOVERI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA | Momento dell'arresto - Individuazione - Materiale apprensione del soggetto colto in flagranza - Obbligo di avvisare immediatamente il difensore - Sussistenza - Redazione del verbale in un momento successivo - Irrilevanza - Violazione dell'obbligo - Conseguenze - Abuso ed omissione di atti d'ufficio - Configurabilità.
Stato
decisa il 1996-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206505-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - DOVERI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

L'esercizio del potere - dovere di arresto in flagranza di reato attribuito agli organi di polizia giudiziaria è disciplinato dalle disposizioni dettate dagli artt. 379 e sgg. cod. proc. pen., nessuna delle quali prevede che, al momento dell'atto, debbano compiersi particolari formalità, come la pronuncia di formule sacramentali o simili; ne consegue che l'esecuzione dell'arresto si realizza con la materiale apprensione del soggetto colto in flagranza di reato, il quale per effetto di ciò, senza che sia necessaria una formale dichiarazione, perde la sua libertà personale, sicché la redazione del relativo verbale costituisce un adempimento successivo, destinato esclusivamente a documentare le circostanze dell'atto al fine di consentire all'autorità giudiziaria l'esercizio dell'indispensabile controllo di legalità. Fin dal momento dell'esecuzione dell'arresto, pertanto, ed ancor prima della sua formale documentazione, sussiste l'obbligo degli operatori di polizia giudiziaria che vi hanno proceduto di informare immediatamente il difensore dell'interessato a norma dell'art. 386, comma secondo, cod. proc. pen.. (Nella specie il difensore dell'arrestato era stato informato solo alcune ore dopo l'esecuzione della misura precautelare; la Corte ha ritenuto sussistere nel fatto l'elemento materiale dei reati di omissione di atti d'ufficio e di abuso di ufficio, di cui ha tuttavia escluso la configurabilità avendo il giudice di merito congruamente motivato circa l'inesistenza dell'elemento psicologico, ma ha corretto ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. la motivazione della sentenza di secondo grado nella parte in cui affermava che l'arresto deve presumersi avvenuto al momento della stesura del relativo verbale)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 386 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 386 com. 2, Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Cod. Pen. art. 328

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)