Sez. 2, Sentenza n. 3232 del 25/05/1984 (Rv. 435274 - 01)
PROFESSIONISTI - GEOMETRI - ABILITAZIONE ALLA ASSUNZIONE DI INCARICO DI PROGETTAZIONE ED ESENZIONE DI OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO, SEMPLICE ED ARMATO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*
PROFESSIONISTI - GEOMETRI - ABILITAZIONE ALLA ASSUNZIONE DI INCARICO DI PROGETTAZIONE ED ESENZIONE DI OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO, SEMPLICE ED ARMATO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*
A norma dell'art. 16 lett. M) del regolamento per la professione di geometra di cui al R.d. 11 febbraio 1929 n. 274, detto professionista non è abilitato ad assumere l'incarico di progettazione ed esecuzione di opere in conglomerato cementizio, semplice od armato, ove esse, ponendo problemi di stabilità interessanti l'incolumità pubblica delle persone (nella specie, trattandosi di ristrutturazione e sopraelevazione di un edificio), non siano qualificabili come modeste costruzioni. Tale principio opera indipendentemente dalla circostanza che il geometra, in Sede di espletamento dell'incarico, si avvalga dell'ausilio di professionisti qualificati per quelle opere, e non resta escluso dopo l'entrata in vigore della legge 5 novembre 1971 n. 1086, sulla disciplina dell'uso del cemento armato ed assimilati, il cui art. 2, nel consentire ai tecnici diplomati di impiegare detti materiali, fa salvi i "limiti delle rispettive competenze", e, quindi, non contiene alcuna deroga ai criteri fissati dal citato regolamento professionale. (V 3275/80, mass n 407078; (V 4562/79, mass n 401072; (V 3558/77, mass n 387156; (V 4/77, mass n 383500).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2231, Preleggi art. 11 CORTE COST., Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 16 CORTE COST., Legge 05/11/1971 num. 1086 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)