Sez. 2, Sentenza n. 6728 del 05/08/1987 (Rv. 454945 - 01)
PROFESSIONISTI - GEOMETRI - PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI PER OPERE IN CEMENTO ARMATO - ART. 2 LEGGE 5 NOVEMBRE 1971 N. 1986 - AMPLIAMENTO DELLE COMPETENZE - ESCLUSIONE.*
PROFESSIONISTI - GEOMETRI - PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI PER OPERE IN CEMENTO ARMATO - ART. 2 LEGGE 5 NOVEMBRE 1971 N. 1986 - AMPLIAMENTO DELLE COMPETENZE - ESCLUSIONE.*
La previsione, contenuta nell'art. 2 della legge 5 novembre 1971 n. 1986, della progettazione e della direzione dei lavori per opere in cemento armato, anche da parte dei Geometri, non ha comportato l'ampliamento della Competenza di questi ultimi, in quanto nella stessa disposizione di legge è testualmente detto che, per tutti i professionisti indicati (ingegneri, architetti, Geometri e periti industriali edili), la progettazione, esecuzione e direzione dei lavori è ammessa "nei limiti delle rispettive competenze", il che significa che la Determinazione della Competenza va fatta in base alla normativa preesistente che, per quanto riguarda i Geometri, è quella contenuta nell'art. 16 del R.d. 11 febbraio 1929 n. 274, integrato dagli artt. 56 e 57 della legge 2 marzo 1949 n. 144, dalla quale si evince che la progettazione per opere in cemento armato da parte di tali professionisti è limitata alle "piccole costruzioni accessorie di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone". (V 3232/84, mass n 435274; (V 3275/80, mass n 407078; (V 4562/79, mass n 401072; (V 3558/77, mass n 387156; (V 1347/76, mass n 380044).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 16 CORTE COST., Legge 02/03/1949 num. 144 art. 56, Legge 02/03/1949 num. 144 art. 57, Legge 05/11/1971 num. 1086 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)