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Sez. 1, Sentenza n. 4774 del 14/05/1999 (Rv. 526320 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE (POTERI DEL GIUDICE) | Legittimazione processuale delle società - Esercizio a mezzo del legale rappresentante - Cancellazione dal registro delle imprese - Conseguenze - Estinzione della società - Esclusione - Effetti sulla legittimazione processuale - Permanenza in capo alla società, anche in relazione al ricorso per cassazione - Fattispecie in tema di società in accomandita semplice.
Stato
decisa il 1999-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526320-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE (POTERI DEL GIUDICE)

La cancellazione della società dal registro delle imprese non ne determina la estinzione, la quale si produce solo con la effettiva liquidazione di tutti i rapporti giuridici pendenti. Ne consegue che, fino a tale momento, permane la legittimazione processuale in capo alla società, che la esercita a mezzo del legale rappresentante, mentre deve escludersi che, intervenuta la cancellazione, il processo eventualmente già iniziato prosegua nei confronti delle persone fisiche che la rappresentavano in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, intervenuta la cancellazione dal registro delle imprese, ma non ancora la liquidazione di tutti i rapporti pendenti, di una società in accomandita semplice, già parte di un giudizio, nel quale era stata rappresentata dall'amministratore accomandatario, essa abbia mantenuto la legittimazione, esercitata attraverso il medesimo rappresentante, alla impugnazione, anche in relazione al ricorso per cassazione).

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)