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Sez. L, Sentenza n. 8842 del 01/07/2000 (Rv. 538170 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE (POTERI DEL GIUDICE) | Legittimazione processuale delle società - Cancellazione della società dal registro delle imprese - Estinzione della società - Insussistenza in difetto di liquidazione di tutti i rapporti pendenti - Conseguenze - Cancellazione intervenuta durante la pendenza di un giudizio - Legittimazione della società - Permanenza - Successive fasi di impugnazione - Inclusione - Fattispecie relativa a società in nome collettivo e a ritenuta inefficacia della notificazione della sentenza ai soci ai fini della decorrenza del termine di impugnazione.
Stato
decisa il 2000-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538170-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE (POTERI DEL GIUDICE)

L'atto formale di cancellazione di una società dal registro delle imprese ha funzione di pubblicità, e non ne determina l'estinzione, ove non siano ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa. Ne consegue che, fino a tale momento, permane la legittimazione processuale in capo alla società e deve escludersi, anche con riferimento alle successive fasi di impugnazione, che, intervenuta la cancellazione, il processo già iniziato, debba proseguire nei confronti o su iniziativa delle persone fisiche che la rappresentavano in giudizio o dei soci. (Fattispecie relativa a società in nome collettivo e a ritenuta inefficacia della notificazione della sentenza ai soci ai fini della decorrenza del termine di impugnazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2200, Cod. Civ. art. 2291, Cod. Civ. art. 2312, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)