Sez. L, Sentenza n. 5876 del 04/07/1987 (Rv. 454275 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - DIVIETO DI PROPOSIZIONE DI NUOVE ECCEZIONI - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - DIVIETO DI PROPOSIZIONE DI NUOVE ECCEZIONI - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Nel rito del lavoro, il divieto di proposizione di nuove eccezioni in appello, se pur enunciato dall'art. 437 cod. proc. civ. nel trattare dell'udienza di discussione, non può intendersi riferito solo a detto momento del processo di secondo grado (con implicita proponibilità di tali eccezioni nell'atto di appello), poiché l'Obbligo imposto al convenuto dal precedente art. 416, di formulare nell'atto di Costituzione nel giudizio di primo grado, le proprie eccezioni di rito e di merito, comporta, già di per sè, la decadenza dal proporre eccezioni, oltre tale termine, non prorogabile.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)