Sez. L, Sentenza n. 6794 del 13/12/1988 (Rv. 461045 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - PRETESA DA PARTE DEL DIRIGENTE DI AZIENDA DELL'INDENNITÀ SUPPLEMENTARE EX ART. 12 "BIS" DEL CCNL 30 DICEMBRE 1968 - DEDUZIONE IN APPELLO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DELLA AVVENUTA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - PRETESA DA PARTE DEL DIRIGENTE DI AZIENDA DELL'INDENNITÀ SUPPLEMENTARE EX ART. 12 "BIS" DEL CCNL 30 DICEMBRE 1968 - DEDUZIONE IN APPELLO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DELLA AVVENUTA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO - AMMISSIBILITÀ.*
Il datore di lavoro, convenuto in giudizio per il pagamento della indennità supplementare, pretesa, ai sensi dell'art. 12 bis del C.C.n.L. di categoria 30 dicembre 1968, dal dirigente di azienda commerciale con riguardo ad un ingiustificato licenziamento, può dedurre per la prima volta in appello l'avvenuta risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, non soggiacendo tale deduzione difensiva alle preclusioni stabilite dagli artt. 416, secondo comma, e 437, secondo comma, cod. proc. civ., che riguardano soltanto le eccezioni in senso stretto o proprio. (V 5876/87, mass n 454275; (V 1948/85, mass n 439861).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Contr. Coll. 30/12/1968 num. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)