Sez. L, Sentenza n. 1432 del 11/02/1998 (Rv. 512505 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Prestazioni previdenziali e pensionistiche di fonte negoziale - Indisponibilità e irrinunciabilità - Esclusione - Esercizio dei relativi diritti - Previsione di decadenze - Ammissibilità - Fattispecie relativa al trattamento di "anzianità professionale edile" erogata dalla cassa edile.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE
Le prestazioni previdenziali e pensionistiche di fonte negoziale non hanno carattere di indisponibilità ed irrinunciabilità, riferendosi l'ultimo comma dell'art. 2115 cod. civ. soltanto alle forme di previdenza obbligatoria, e per l'esercizio dei relativi diritti possono essere previsti termini di decadenza. (Fattispecie relativa al trattamento denominato "anzianità professionale edile" o "a.p.c. straordinaria", erogato dalla cassa edile di mutualità e assistenza e basato su contribuzione dei soli datori di lavoro, e specificamente al termine di decadenza di sei mesi per la relativa domanda, previsto dall'accordo 4 giugno 1987 e decorrente dal riconoscimento della pensione di anzianità, d'inabilità o ai superstiti, ovvero dalla data di presentazione della domanda di pensione di vecchiaia).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2115 com. 3, Cod. Civ. art. 2117, Cod. Proc. Civ. art. 442 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)