Sez. L, Sentenza n. 6611 del 12/06/1995 (Rv. 492808 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE | Diritti attinenti ad un trattamento pensionistico di fonte negoziale - Transazione relativa - Ammissibilità - Accettazione di modificazioni "in peius" del trattamento introdotte dalla contrattazione collettiva - Estensione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE
I diritti attinenti ad un trattamento pensionistico di fonte negoziale (come quello previsto dal regolamento per il personale del Banco di Napoli del 22 gennaio 1975) non hanno carattere di indisponibilità ed irrinunciabilità, riferendosi l'ultimo comma dell'art. 2115 cod. civ. soltanto alle forme di previdenza obbligatoria; ne consegue che i suddetti diritti possono formare oggetto di una transazione, ai sensi dell'art. 2113 cod. civ., con la quale il pensionato accetti le successive modificazioni in "peius" del trattamento pensionistico introdotte dalla contrattazione collettiva, non applicabile in linea generale di lavoratori già cessati dal servizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2115
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)