Sez. 1, Sentenza n. 5214 del 27/02/2008 (Rv. 602310 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Statuizione di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio contenuta nella sentenza non definitiva - Natura ordinatoria - Conseguenze - Autonoma impugnabilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
Il provvedimento che abbia deciso esclusivamente sulla non condivisibilità del metodo di stima seguito dalla consulenza tecnica d'ufficio già esperita e sulla necessità di disporre una nuova indagine peritale, ancorché contenuto nella sentenza non definitiva, ha natura e funzione ordinatoria e, quindi, rimane revocabile e modificabile. Ne consegue che le censure avverso tale provvedimento possono essere fatte valere non con la sua impugnazione, ma solo con l'impugnazione della successiva sen-tenza definitiva, che abbia mantenuto fermo il provvedimento stesso ed utilizzato i risultati di quel mezzo d'indagine istruttoria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)