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Sez. 1, Sentenza n. 5214 del 27/02/2008 (Rv. 602310 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Statuizione di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio contenuta nella sentenza non definitiva - Natura ordinatoria - Conseguenze - Autonoma impugnabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602310-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE

Il provvedimento che abbia deciso esclusivamente sulla non condivisibilità del metodo di stima seguito dalla consulenza tecnica d'ufficio già esperita e sulla necessità di disporre una nuova indagine peritale, ancorché contenuto nella sentenza non definitiva, ha natura e funzione ordinatoria e, quindi, rimane revocabile e modificabile. Ne consegue che le censure avverso tale provvedimento possono essere fatte valere non con la sua impugnazione, ma solo con l'impugnazione della successiva sen-tenza definitiva, che abbia mantenuto fermo il provvedimento stesso ed utilizzato i risultati di quel mezzo d'indagine istruttoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)