Sez. 1, Sentenza n. 5456 del 08/04/2003 (Rv. 561960 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Statuizione di ammissibilità della consulenza tecnica d'ufficio contenuta nella sentenza non definitiva - Natura ordinatoria - Conseguenze - Autonoma impugnabilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
La statuizione di ammissibilità di una consulenza tecnica d'ufficio, pur se contenuta in una sentenza non definitiva, ha natura di ordinanza; in quanto priva di efficacia decisoria, essa non può essere oggetto di impugnazione immediata, potendo la censura essere rivolta attraverso la successiva impugnazione della sentenza definitiva, che abbia mantenuto fermo il provvedimento stesso, utilizzando i risultati della disposta c.t.u..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)