Sez. 6, Sentenza n. 45903 del 16/10/2013 Ud. (dep. 14/11/2013) Rv. 257388 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE | Attenuante di cui al comma settimo dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 - Giudizio di prevalenza rispetto alla recidiva aggravata - Possibilità - Esclusione - Ragioni.
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE
In tema di bilanciamento di circostanze, l'attenuante prevista dal comma settimo dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 non può essere concessa con giudizio di prevalenza rispetto alla recidiva reiterata, prevista dall'art. 99, comma quarto cod. pen., giusto il disposto dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., norma quest'ultima dichiarata parzialmente incostituzionale con sent. n. 251 del 2012, ma nella sola parte in cui escludeva la possibilità di considerare prevalente l'attenuante di cui al comma quinto, dell'art. 73 del citato d.P.R. n. 309. (In motivazione, la Corte ha evidenziato come la medesima Corte costituzionale, con ordinanza n. 315 del 2012, ha precisato che gli effetti della declaratoria di incostituzionalità della sentenza n. 215 del 2012 dovessero essere circoscritti alla sola circostanza di cui al comma quinto dell'art. 73 cit.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)